Associazione Editori Veneti
STATUTO
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – MARCHIO – SEDE – SCOPI
Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita una libera Associazione di categoria di editori veneti indipendenti, che rientrano nella categoria delle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, regolata dal presente Statuto e denominata: “Editori Veneti. Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto” e nell’ambito del presente Statuto può essere semplicemente indicata come Associazione.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell’editoria indipendente veneta e degli associati nello specifico.
Art. 2. Marchio
L’Associazione si potrà dotare di un marchio che la contraddistingua.
Detto marchio sarà di proprietà dell’Associazione, che lo tutelerà in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l’abuso da parte di associati o estranei. L’uso del marchio da parte degli associati sarà soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da parte del Consiglio Direttivo in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di revocare o negare l’utilizzo del marchio agli associati che non lo utilizzino in conformità ai principi e alle norme dell’Associazione. La cessazione, per qualsiasi ragione, della qualità di associato comporta l’automatica e immediata revoca dell’utilizzo del marchio.
Art. 3. Sede
L’Associazione ha sede legale e operativa in Mestre (VE) – Via Asseggiano 43B. La sede legale e operativa potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. La sede operativa potrà essere diversa da quella legale e variare, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in base alle esigenze logistiche della vita associativa. Potranno inoltre essere istituite in Italia e anche all’Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 4. Scopi
L’Associazione è volontaria, senza finalità di lucro e persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e indipendenza e, quale espressione delle imprese editrici venete, si prefigge di rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati, promuovere tutte le iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione in tutte le sue forme del prodotto editoriale, favorire lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo dell’editoria in Veneto. In particolare ha come finalità primaria l’aggregazione degli editori veneti per costituire un qualificato punto di riferimento per l’editoria veneta in ambito regionale, nazionale e internazionale e rappresentare gli interessi degli associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati) nonché con le associazioni rappresentative di categoria.
L’Associazione si propone inoltre di:
- costituire la rappresentanza degli editori operanti in Veneto che producono prevalentemente, anche se non esclusivamente, libri, riviste e/o prodotti dell’editoria elettronica e multimediale curandone anche la promozione e la distribuzione;
- rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati in ogni sede (pubblica e privata), in particolare di fronte alle Istituzioni regionali e comunali, a enti e pubbliche amministrazioni;
- promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli altri prodotti editoriali, nonché della cultura veneta e italiana nel mondo (attraverso fiere e festival, mostre, conferenze, incontri, dibattiti culturali, premi letterari, cicli di presentazioni, comunicazione con organi di stampa ecc.);
- favorire la crescita professionale degli editori e valorizzare l’immagine e il ruolo degli associati mediante attività di aggiornamento e di formazione, da rivolgere anche ai dipendenti delle aziende editoriali; incoraggiare lo studio e la divulgazione delle norme legislative esistenti nelle materie di interesse delle imprese associate;
- incentivare la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo anche promuovendo e seguendo l’elaborazione di leggi e provvedimenti comunque inerenti al settore dell’editoria indipendente a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- studiare le soluzioni più idonee a migliorare e innovare, all’interno della filiera del libro, i rapporti con gli altri operatori del settore – librerie, distributori, biblioteche ecc. – e a favorire una migliore conoscenza con tutti i soggetti che operano nell’ambio economico dell’editoria e della comunicazione;
- organizzare la partecipazione in forma associata o singola delle case editrici a mostre e fiere nazionali ed estere;
- moltiplicare i luoghi di lettura sostenendo circoli di lettura, biblioteche, altre associazioni culturali o enti pubblici e privati che abbiamo come finalità la promozione del libro;
- realizzare iniziative associate e gestire servizi tecnici, informativi e formativi nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private per una loro sensibilizzazione nei confronti dell’editoria veneta;
- operare fattivamente in proprio o in collaborazione con enti, amministrazioni e privati per promuovere iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione al fine di contribuire a promuovere una sempre maggiore conoscenza e diffusione, sia in Veneto che fuori regione, dei libri editi dagli editori associati e da quelli veneti in genere;
- provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi all’espletamento dei servizi connessi alle varie attività dell’Associazione e all’organizzazione delle attività promozionali (trasporti, allestimenti, realizzazione di cataloghi e ogni altra attività che sia utile per la migliore attuazione dei propri obiettivi);
- attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari pubblici e privati per l’attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dell’Associazione; anche partecipando a bandi regionali, nazionali ed europei;
- svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale, incluse marginali attività commerciali strumentalmente connesse al raggiungimento dello scopo associativo e svolte nell’ambito dell’attività istituzionale;
- perseguire i propri scopi aderendo, in qualità di Associazione di categoria, ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali che operano nel settore i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi, nonché costituire società delle quali conservi il controllo;
- l’Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi;
- l’Associazione può anche promuovere, aderire e assumere partecipazioni in enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, consorzi, società, costituiti o costituendi, italiani o stranieri, purché tali attività siano finalizzate a un miglior raggiungimento degli scopi associativi.
Titolo II
PROFILO DI IDENTITÀ – REQUISITI – RAPPORTO ASSOCIATIVO – ASSOCIATI
Art. 5. Profilo di identità degli associati
Nel ribadire che il libro è veicolo di diffusione e di acquisizione di informazioni, idee e cultura e, quindi, strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura voluto dalla Costituzione Italiana, si definisce “editore” il luogo imprenditoriale di produzione del bene libro che svolge l’essenziale funzione di tramite fra i soggetti dell’elaborazione intellettuale e i lettori. L’editore nell’operare in Veneto ne difende l’identità culturale, il patrimonio letterario e linguistico, la specificità storica e ambientale. Si definisce editore un’impresa, in forma individuale o associata, che ha un progetto editoriale e che provvede con attività continuativa alla pubblicazione per proprio conto e a proprie spese di opere di ingegno in forma di libri, riviste, cartografia e prodotti dell’editoria elettronica e multimediale, seguendone il lavoro in tutte le diverse fasi.
La casa editrice deve sviluppare le sue capacità ideative realizzando un catalogo strutturato, premessa di continuità e di progetto, in modo da coinvolgere, da una parte, autori e collaboratori e, dall’altra, una struttura commerciale che ne permetta la distribuzione in libreria e/o su canali commerciali diversi, nel rispetto dell’utente finale.
Vengono compresi fra le case editrici anche i produttori di materiali informatici o multimediali, a condizione che abbiano contenuti editoriali, cioè rispondano ai requisiti di base definiti dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Vengono inoltre comprese tra le case editrici le imprese che pubblicano guide, cataloghi, annuari, database, purché le informazioni siano organizzate secondo una logica di informazione culturale e di comunicazione e siano trattate redazionalmente
Non si configura come attività editoriale il solo lavoro redazionale, grafico, tipografico e compositivo eseguito per conto di committenti. Non si considerano come case editrici e, come tali non potranno far parte dell’Associazione, quelle società che intendano esclusivamente e in modo strutturale l’attività editoriale come produzione di libri pagati dagli autori (tipografie, print on demand).
Art. 6. Requisiti
Possono far parte dell’Associazione, senza alcuna limitazione temporale all’effettività del rapporto associativo, le case editrici che abbiano la sede legale o una unità operativa in Veneto, siano esse società di persone o di capitali, ditte individuali o cooperative che possiedano i seguenti requisiti:
- l’iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto per attività editoriale;
- il codice Ateco Editore (58.1) ovvero siano registrate alla Agenzia delle Entrate come “produttrici di libri”;
- un progetto editoriale e/o un catalogo strutturato;
- essere un micro-piccolo-medio editore;
Possono altresì aderire, come soci sostenitori e onorari, enti, organizzazioni, fondazioni o altre analoghe figure giuridiche che esercitino anche attività editoriale.
La sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra è accertata dal Consiglio Direttivo che può, per motivi eccezionali e all’unanimità derogare a una delle condizioni di questo articolo.
Art. 7. Ammissione, durata e cessazione del rapporto associativo
L’adesione all’Associazione presuppone la presentazione della domanda per iscritto al Presidente e l’accettazione integrale del presente Statuto: essa è altresì subordinata al pagamento della quota annuale entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, deliberata dall’Assemblea con cadenza annuale, e alla verifica dei requisiti previsti nell’articolo 6. I nominativi dei nuovi associati devono essere accettati con delibera del Consiglio Direttivo. Il nominativo dell’azienda associata, del suo delegato e del supplente, i loro rispettivi recapiti e la data di ammissione sono annotati nel libro degli associati e firmati dai due interessati e dal Presidente dell’Associazione.
L’adesione è prestata per non meno di un esercizio annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di dimissioni, che vanno comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo Pec oppure con lettera raccomandata spedita alla sede legale dell’Associazione e anche alla Segreteria all’indirizzo email segreteria@editori-veneti.it non meno di trenta giorni prima della scadenza dell’esercizio annuale. Chi receda senza giusta causa dovrà erogare quanto eventualmente dovuto per l’esercizio in corso. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’Assemblea degli associati può deliberare, a maggioranza qualificata (almeno i 2/3), l’esclusione di un associato per motivi ritenuti a suo insindacabile giudizio gravi: tali sono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ingiustificato e grave ritardo nel pagamento delle quote sociali, il comportamento contrario ai doveri dell’associato, la violazione delle regole relative all’uso del marchio dell’Associazione, il trovarsi in situazioni di liquidazione, fallimento o di assoggettazione a una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare in vigore al momento del fatto, nonché tutte quelle condizioni e situazioni comunque contrarie all’interesse dell’Associazione che, non consentendo una serena convivenza associativa, possano in qualunque modo minarne la prosecuzione. L’associato di cui sia proposta l’esclusione deve esserne espressamente preavvertito e, se presente, può esporre le sue ragioni prima della relativa votazione.
Art. 8. Associati
L’Associazione riconosce oltre al Socio Ordinario anche le figure di Socio Sostenitore e Socio Onorario. Tali associati potranno essere persone fisiche o persone giuridiche, sia pubbliche che private. La loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con giudizio motivato e solo dopo che il Consiglio si è espresso a maggioranza relativa (non meno di 2/3). Le suddette figure sociali possono partecipare alle assemblee, sono interdette dall’assumere cariche sociali, ma assumono l’obbligo morale di favorire l’attività dell’Associazione e di astenersi dal compiere azioni che ne danneggino l’onorabilità.
- Soci Ordinari o associati: sono coloro che esercitano l’attività imprenditoriale nel settore dell’editoria in maniera continuativa e in forma prevalente e che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Statuto. Sono designabili a ricoprire le cariche sociali, hanno diritto di voto in seno all’Assemblea e sono tenuti a pagare la quota associativa nell’intera misura.
- Soci Sostenitori: sono coloro che sostengono l’attività dell’Associazione con contributi finanziari anche di lieve entità. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, non è riconosciuta loro l’eleggibilità e il diritto di voto.
- Soci Onorari: sono tutti i soggetti che per affinità e ruoli professionali e culturali potranno apportare un contributo significativo alla vita dell’Associazione. I Soci Onorari decadono per morte e per scioglimento della persona giuridica. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, non è riconosciuta loro l’eleggibilità e il diritto di voto. Non sono tenuti a pagare la quota associativa.
Art. 9. Diritti e doveri degli Associati
L’Associazione riconosce a tutti gli associati:
- il diritto di partecipare all’attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie; di fruire delle attività di rappresentanza dell’Associazione e di una periodica informazione sulla vita associativa; di proporre all’Associazione iniziative inerenti agli scopi finali; di recedere dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
- il dovere di contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa, di pagare puntualmente le quote sociali, di rispettare lo Statuto, di non assumere iniziative che rechino pregiudizio al nome dell’Associazione e alle singole case editrici associate.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10. Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Revisore dei conti (se nominato)
- il Collegio dei Probiviri (se nominato)
Art. 11. Assemblea – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta dai rappresentanti delle case editrici associate (associati fondatori e ordinari) in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote associative.
A ciascun associato spetta un voto.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea, sia ordinarie che straordinarie, possano svolgersi, a seconda delle necessità, anche in modalità online per videoconferenza, a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– sia previsto, per le elezioni delle cariche associative, l’utilizzo di una piattaforma di voto online che rispetti la normativa in tema di privacy e sicurezza;
– vengano indicate nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento alla videoconferenza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il verbalizzante.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all’anno (per approvare il rendiconto annuale, confermare o modificare la quota sociale annuale) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; inoltre è convocata ogni qualvolta il Presidente, il Vicepresidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno un quinto degli associati e quando siano rese vacanti cariche sociali.
La convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata, per PEC o per posta ordinaria. Nei casi d’urgenza, l’avviso andrà inviato almeno cinque giorni prima. Nella convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, in prima e in seconda convocazione.
Ogni associato che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altro associato con semplice delega scritta inviata al delegato per email o per posta ordinaria e mandata obbligatoriamente per conoscenza per email anche alla segreteria dell’Associazione all’indirizzo segreteria@editori-veneti.it; ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente che, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Vicepresidente o da persona scelta senza formalità dagli intervenuti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, i due terzi degli associati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta del numero dei voti complessivamente presenti in Assemblea. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del numero dei voti complessivamente presenti in Assemblea qualunque sia il numero degli associati intervenuti. In caso di parità di voti, la decisione si intende non adottata.
In sede straordinaria l’Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati che siano presenti in Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante designato dall’Assemblea su proposta del Presidente. Copia del verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario è portato a conoscenza degli associati entro 30 giorni a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 12. Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo e determina le linee di indirizzo e strategiche dell’Associazione, e quindi le direttive di massima dell’azione associativa e del programma delle attività.
In particolare, all’Assemblea ordinaria competono i seguenti poteri:
- approvare il bilancio consuntivo e, ove utile e necessario, preventivo;
- fissare le direttive sui problemi riguardanti l’intera categoria;
- deliberare su eventuali argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Presidente o del Vicepresidente o del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare le cariche sociali;
- fissare annualmente le quote sociali;
- stabilire il versamento di eventuali contributi straordinari da parte degli associati;
- deliberare sull’adesione ad altre associazioni aventi gli stessi scopi sociali;
- formulare raccomandazioni ad altri organi sociali.
Sono di competenza dell’Assemblea in sede straordinaria:
- le modificazioni dello Statuto;
- l’esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Associazione ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del presente Statuto, nonché la devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale della liquidazione.
Art. 13. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo – composto dal Presidente, dai Consiglieri eletti, dal Vicepresidente, dal Tesoriere – è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri eletti tra gli associati in sede di Assemblea ordinaria; dura in carica due anni e i suoi componenti possono svolgere due mandati consecutivi e sono rieleggibili con l’intervallo di almeno un mandato.
Una volta determinato il numero dei componenti, si procede alla votazione prima dei candidati alla carica di Presidente, e poi di ogni altro candidato. Risulteranno eletti, nel numero determinato dall’Assemblea, i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, la graduatoria finale sarà determinata mediante una seconda votazione; in caso ancora di parità, secondo sorteggio.
Alla scadenza del mandato, le candidature saranno presentate dagli associati mediante comunicazione al Consiglio Direttivo da far pervenire a quest’ultimo a mezzo email all’indirizzo segreteria@editori-veneti.it almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea che delibererà circa le nomine. Dovrà essere specificata, sempre a mezzo email all’indirizzo segreteria@editori-veneti.it, la candidatura a Presidente. Ciascun associato potrà presentare anche più di una candidatura, fermo restando tuttavia che del Consiglio Direttivo non potrà fare parte più di una persona che sia espressione (in quanto editore o amministratore o dipendente o consulente) del medesimo associato. La candidatura alla carica di Presidente è valida soltanto se sostenuta da almeno il 10% (dieci) degli associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo verificherà la regolarità della candidatura ai sensi del presente Statuto e comunicherà agli associati le candidature ritenute valide almeno due giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea che delibererà circa la nomina.
Qualora durante il mandato cessino uno o più Consiglieri, i posti vacanti sono ricoperti dai soggetti votati ma non eletti nell’ultima votazione sulla base dei voti conseguiti ovvero, in caso di mancanza di soggetti, mediante cooptazione che dovrà essere ratificata dall’Assemblea. I nuovi Consiglieri resteranno in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
Qualora durante il biennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza (se il Consiglio è composto da un numero dispari di membri) ovvero la metà (se il Consiglio è composto da un numero pari di membri) dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, l’intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione.
Qualora durante il mandato cessi dalla carica il Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare immediatamente l’Assemblea affinché proceda al rinnovo di tale carica. In attesa dell’Assemblea, la carica di Presidente viene ricoperta dal Vicepresidente, e in caso di cessazione anche del Vicepresidente dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Art. 14. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi, obbligatoriamente almeno una volta l’anno per la preparazione del rendiconto annuale. Si riunisce altresì quando lo ritenga opportuno il Presidente e quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
Si conviene che le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, a seconda delle necessità, anche in modalità online per videoconferenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo di posta elettronica inviata a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché indicare modalità, luogo, giorno e ora della riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Potranno partecipare gli associati delegati dal Consiglio Direttivo allo svolgimento di determinate azioni e, qualora gli argomenti all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.
Ad eccezione di quanto previsto al successivo comma, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni aventi ad oggetto le domande di ammissione degli aspiranti associati devono essere adottate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi di tutti componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
I Consiglieri devono giustificare la propria eventuale assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Consiglieri che non partecipino a due riunioni, anche non consecutive, del Consiglio Direttivo senza avere dato adeguata giustificazione, decadono automaticamente dalla carica. La carica di Consigliere può essere revocata anche per gravi negligenze, per irregolarità di gestione, per trasgressione dello Statuto, con delibera della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
Art. 15. Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo assicura la continuità della vita sociale ed è dotato dei più ampi poteri nell’ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla scadenza del suo mandato, mentre dopo la scadenza suddetta e sino all’Assemblea annuale potrà esercitare i poteri relativi alla sola ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è competente a:
- promuovere e deliberare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, e ad esaminare tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l’attività dell’Associazione;
- deliberare, anche in attuazione delle decisioni dell’Assemblea, gli indirizzi generali dell’azione associativa e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario annuale e il preventivo economico e finanziario da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la partecipazione a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia iniziativa comunque coerente con gli scopi dell’Associazione; le eventuali iniziative pubblicitarie da porre in essere; i costi e la ripartizione tra gli associati degli stessi;
- proporre all’Assemblea di deliberare in merito alla richiesta agli associati del versamento una tantum di contributi straordinari;
- istruire e deliberare in merito all’ammissione e, nei limiti previsti dal presente Statuto, alla cessazione degli associati dal rapporto associativo;
- indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea e deliberare la convocazione dell’Assemblea stessa;
- deliberare la distribuzione di deleghe agli associati e la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;
- istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre regioni o città, in Italia e/o all’estero, fissandone criteri di funzionamento, poteri e obblighi;
- promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi associativi e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione;
- nominare il Vicepresidente e il Tesoriere; se così richiesto dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo è competente a nominare il Revisore Contabile;
- affidare l’incarico per le attività di Segreteria o affidare altri incarichi, ritenuti utili e necessari per l’Associazione, a figure esterne o interne all’Associazione stessa;
- esercitare tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare a propri componenti o anche ad altri associati o terzi, eventualmente con facoltà di sub-delega, singole e specifiche attività.
Art. 16. Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ordinaria. Ha, a ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione, in via giudiziale e stragiudiziale, nonché nei confronti dei terzi e degli associati, con facoltà di agire e resistere in giudizio. In tema di ordinaria amministrazione, nei casi di urgenza, esplica le attribuzioni del Consiglio Direttivo, al quale chiederà tempestivamente la ratifica dei relativi atti.
Il Presidente dura in carica due anni, può svolgere due mandati consecutivi ed è poi rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.
Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto, sovrintende e coordina lo svolgimento di tutta l’attività dell’Associazione. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, presiede i lavori degli stessi verificandone la regolare costituzione, ne firma i relativi verbali e cura l’attuazione delle decisioni assunte.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 17. Vicepresidente
Il Vicepresidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente dura in carica due anni, può svolgere due mandati consecutivi ed è poi rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.
Art. 18. Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Il Tesoriere dura in carica due anni, può svolgere due mandati consecutivi ed è poi rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.
Il Tesoriere sovrintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione, e – con l’eventuale assistenza di consulenti esterni e del Revisore dei conti, se nominato – prepara le bozze del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo economico e finanziario che saranno poi sottoposte da parte del Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea. Egli ha la funzione di redigere e conservare le scritture contabili. Inoltre, su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, provvede alle operazioni formali di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 19. Revisore dei conti
L’Associazione potrà avere uno o più Revisori contabili, eventualmente nominati dall’Assemblea, anche fra gli associati, ai sensi della legge n. 88/96, che dureranno in carica due anni, potranno svolgere due mandati consecutivi ed essere poi rieletti con l’intervallo di almeno un mandato. Le funzioni di controllo e i doveri del Revisore Contabile sono quelle previste dall’art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili.
Qualora venisse nominato, il Revisore riferirà annualmente all’Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo economico-finanziario.
Art. 20. Collegio dei Probiviri
L’Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio di Probiviri, composto da non più di tre membri rieleggibili. Al Collegio spetta il compito di risolvere eventuali vertenze sorte fra gli associati o fra questi e l’Associazione, su questioni attinenti l’attività associativa. Il loro giudizio è inappellabile e vincola sia l’Associazione che gli associati.
Art. 21. Disposizioni generali sulle cariche associative
Le cariche associative, ad eccezione delle cariche di Revisore dei conti e/o membro del Collegio dei Probiviri, sono riservate agli editori, ai legali rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti, ai consulenti e ai dipendenti (i dipendenti, solo ove muniti di procura debitamente conferita dall’organo amministrativo) degli associati. Costituisce pertanto motivo di immediata decadenza dalla carica la cessazione dell’appartenenza di tali soggetti all’impresa associata o la cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’impresa dalla qualità di associato.
La qualità di associato è intrasmissibile.
Tutte le persone investite di cariche sociali non possono farsi sostituire; nel caso in cui non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.
I membri degli Organi dell’Associazione non potranno trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l’Associazione stessa.
Fatto salvo il rimborso delle spese straordinarie sopportate nell’interesse dell’Associazione e debitamente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo, le cariche associative sono gratuite, a meno che non venga diversamente stabilito dall’Assemblea.
Titolo IV
PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO
Art. 22. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dalle somme e dagli altri beni donati all’Associazione senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dall’Assemblea e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati da soggetti privati, società ed enti pubblici.
L’amministrazione e l’impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio Direttivo, che ne disporrà nel modo che riterrà più vantaggioso per l’Associazione.
È fatto divieto, durante la vita dell’Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative e i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né possono formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di recesso, né in caso di morte dell’associato, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di associato a qualsiasi titolo.
Le somme ricevute dall’Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 23. Esercizio finanziario e rendiconto
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo particolari impedimenti che dovranno essere motivati.
Il rendiconto economico e finanziario annuale e il preventivo economico e finanziario sono predisposti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Direttivo (previo parere del Revisore Contabile, se nominato) e devono essere inviati agli associati unitamente alla convocazione dell’Assemblea che deve approvarli entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Titolo V
DURATA – SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24. Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, essa potrà essere sciolta anticipatamente, quando vi sia richiesta di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati in regola con lo Statuto.
Art. 25. Scioglimento
L’Associazione si scioglie oltre che su deliberazione degli associati, negli altri casi previsti dalla legge. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea in sede straordinaria in conformità alle previsioni del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori tra i Soci, i quali dovranno adempiere gratuitamente al mandato loro conferito.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni aventi analoga finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26. Giurisdizione
Ferma restando la competenza del Collegio dei Probiviri, se nominato, per ogni controversia relativa all’interpretazione o applicazione del presente Statuto, competente sarà il Foro di Venezia, con esclusione di qualsiasi altro Foro.
Art. 27. Norme di riferimento
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto vale l’eventuale Regolamento Attuativo e in ogni caso i dettami del Codice Civile e legislazioni e normative vigenti.